Amatori, dilettanti e professionisti in musica: la distinzione legale
Si legge spesso in internet che – essendo la soglia minima prevista dalla legge molto bassa (pari a circa 5000€ di reddito annui) – la professionalità non è tanto una questione fiscale, ma è connessa piuttosto con la qualità del proprio lavoro musicale, che si traduce poi nel riconoscimento di pubblico e critica.
Tale visione, tuttavia, sebbene appartenga alla “vulgata” popolare (e anche fondamentalmente da tutte le istituzioni di educazione musicale italiane del XX secolo), non è corretta, per almeno due motivi:
Il primo è che, da un punto di vista sociologico e anche istituzionale, non è affatto chiaro chi e come stabilisca questo limite di qualità, come anche mostrato dal sociologo francese Perre François.
Ma anche – soprattutto – perché la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento, in particolare sull’annosa questione dell’agibilità Enpals, che agisce proprio come un discrimine tra i professionisti e i dilettanti perché dovuta per i professionisti impiegati nei concerti ma non per le altre categorie.
Al di là della storia specifica che ha portato al processo, che in questa sede non ci interessa, ecco alcune parti significative della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trento n. 93 del 29 aprile 2002.
Al punto 2 delle motivazioni si legge che: “… Presupposto imprescindibile perché sia ravvisabile l’obbligo assicurativo presso l’Enpals è il fatto che ci si trovi di fronte a lavoratori dello spettacolo in senso vero e proprio. L’obbligo assicurativo prescinde quindi dalla natura del rapporto di lavoro, che può essere indifferentemente di natura subordinata oppure di natura autonoma (in questo senso è il consolidato orientamento della Cassazione: Cass. 5.5.1992 n.5323 e Cass. 14.4.2001 n.5593). Prescinde anche dall’esercizio di un’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 e ss. cc. essendo esso stabilito con riferimento ad una nozione di impresa intesa in senso lato. Invece, come si è detto, lavoratori dello spettacolo in senso tecnico da assicurare obbligatoriamente presso l’Enpals sono soltanto coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, per spettacolo dovendosi intendere non qualsiasi forma di manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quello che propriamente ha il fine di rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, rivolta a provocare il divertimento, inteso in senso culturalmente ampio, degli spettatori (Cass. 22.1.1997 n.633). Ai fini dell’iscrizione all’Enpals, la Cassazione considera quindi lavoratori dello spettacolo soltanto coloro che stabilmente e professionalmente sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli (nello stesso senso anche Cass. 15.6.1992 n.7323) …“.
E ancora, al punto 3 comma 2 si definisce che: “…Si tratta di musicisti dilettanti, persone quindi che unicamente per diletto, per coltivare la loro passione per la musica, si offrono occasionalmente per suonare in un locale o nell’ambito di una manifestazione. Si tratta quindi di persone per la quali suonare è un’occupazione saltuaria, svolta a livello amatoriale …“. Questo per il numero esiguo di serate all’anno e soprattutto “… è il fatto che tutti quanti avevano un altro lavoro …“.
Il giudice continua al punto 4: “… E bene facevano ad avere un’altra occupazione, dato che l’attività di musicista non avrebbe permesso loro di vivere. Quando andava bene, infatti, ai musicisti era riconosciuto unicamente un rimborso delle spese …“.
Infine al punto 7 comma 3 viene proprio smontata in toto la tesi della qualità musicale: “… Equivoca il Servizio Lavoro della Provincia di Trento anche sul fatto che alcuni lavoratori almeno non potrebbero essere considerati dilettanti puri e semplici, in quanto insegnanti di musica. Un conto è infatti la bravura del musicista, un conto è il fatto che la persona debba essere considerata dilettante per il fatto di svolgere un’attività di tipo occasionale e non professionale. Quindi un musicista può essere considerato dilettante (nel senso di non professionista, ossia nel senso di persona che non ritrae dalle esibizioni musicali i mezzi per il proprio sostentamento) anche se di provetta abilità …“.
L’annosa questione dei rimborsi spese forfettari
La sentenza qui sopra, molto chiara, stabilisce chiaramente quale sia la differenza tra professionisti e dilettanti: il compenso ricevuto. Ma cosa dire allora di chi percepisce il tristemente famoso “rimborso spese”?
La legge 266/1991 parla chiaro: senza documentazione, i rimborsi spese sono qualificati come compensi, anche se di importo esiguo e indipendentemente dalle modalità di pagamento utilizzate, poiché possono mascherare l’erogazione di compensi, e in definitiva, un sotteso rapporto di lavoro.
È quanto ribadito anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza 23 novembre 2015, n. 23890, che ha confermato il principio secondo cui vanno assoggettate a imposizione fiscale le somme erogate dall’associazione non rigorosamente riconducibili a rimborsi spese documentabili.
Ricorrendo in cassazione, l’Agenzia delle Entrate contestava che “l’esiguità delle somme corrisposte ai volontari e le modalità di tale corresponsione non dimostrerebbero che le stesse fossero necessarie a rimborsare spese effettivamente sostenute e che anzi proprio la misura forfettaria di dette somme farebbe deporre per la loro natura di compensi”. Inoltre, si sottolineava come l’assenza di documentazione specifica delle singole spese sostenute e il superamento dell’ammontare delle somme erogate rispetto a quanto previsto, rappresentassero proprio una violazione dell’articolo 2 della legge 266/1991, secondo cui “al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

